CITAZIONE (amarturini @ 28/12/2023, 19:48)
CITAZIONE (Antonio- @ 28/12/2023, 18:55)
Azz.!!! "Confermato" nientedimeno che da amarturini !! 🤣🤣
Chi mai potrebbe avere qualche dubbio?!? 🤣🤣🙈🙈
Ma chi pensi di essere? Perché questo commento?
Sei arrivato in questo gruppo per disturbare?
Possiedi un RadiaCode? Se si, commenta nel merito; se no, che cosa vuoi?
Io non penso niente.... ma, di fatto, sono riconosciuto come “persona che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie a esprimere pareri in materia di radioprotezione al fine di garantire un'efficace protezione delle persone e la cui competenza al riguardo è riconosciuta dall'autorità competente”
Per la precisione sono riconosciuto come persona che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per adempiere a quanto segue :
a) effettua la valutazione di radioprotezione di cui
all'art. 109 e fornisce indicazioni al datore di lavoro
sull'attuazione dei compiti di cui al comma 6 del predetto
articolo a esclusione di quelli di cui alle lettere e) e
g);
b) effettua l'esame e la verifica delle attrezzature,
dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura, e in
particolare:
1) procede all'esame preventivo e rilascia il relativo
benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica
della radioprotezione, dei progetti di installazioni che
comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle
medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali
rischi, nonche' delle modifiche alle installazioni che
implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, delle
caratteristiche di sicurezza, dei dispositivi d'allarme,
dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
2) effettua la prima verifica, dal punto di vista della
sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle
eventuali modifiche apportate alle stesse;
3) esegue la verifica periodica dell'efficacia dei
dispositivi e delle procedure di radioprotezione;
4) effettua la verifica periodica delle buone
condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
5) effettua la verifica di conformita' degli strumenti
di misura ai requisiti di cui all'art. 155;
c) effettua una sorveglianza ambientale di
radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate, e,
ove appropriato, nelle zone con esse confinanti;
d) procede alla valutazione delle dosi e delle
introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori
come previsto ai commi 2, 3, 4 e 5;
e) verifica che il personale di cui all'art. 128, comma
2, impieghi in maniera corretta gli strumenti e i mezzi di
misura e svolga le attivita' delegate secondo le procedure
definite;
f) svolge l'attivita' di sorveglianza sullo smaltimento
dei materiali che soddisfano le condizioni di
allontanamento previste dal presente decreto;
g) assiste, nell'ambito delle proprie competenze, il
datore di lavoro:
1) nella predisposizione dei programmi di sorveglianza
individuale nonche' nella individuazione delle tecniche di
dosimetria personale appropriate;
2) nella predisposizione del programma di garanzia
della qualita' finalizzato alla radioprotezione dei
lavoratori e degli individui della popolazione, attraverso
la redazione di procedure e istruzioni di lavoro che
rendano efficace ed efficiente l'organizzazione
radioprotezionistica adottata;
3) nella predisposizione del programma di monitoraggio
ambientale connesso all'esercizio della pratica;
4) nella predisposizione delle procedure per la
gestione di rifiuti radioattivi;
5) nella predisposizione delle procedure di prevenzione
di inconvenienti e di incidenti;
6) nella pianificazione e risposta nelle situazioni di
emergenza;
7) nella definizione dei programmi di formazione e
aggiornamento dei lavoratori;
8) nell'esame e nell'analisi degli infortuni, delle
situazioni incidentali e nell'adozione delle azioni di
rimedio appropriate;
9) nell'individuazione delle condizioni di lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di
allattamento;
2. Nel caso di pratiche che comportano esposizioni a
scopo medico, l'esperto di radioprotezione, coordinandosi,
laddove necessario, con lo specialista in fisica medica:
a) svolge l'attivita' di sorveglianza fisica della
radioprotezione dei lavoratori e degli individui della
popolazione;
b) fornisce indicazioni al datore di lavoro in merito
all'ottimizzazione della protezione dei lavoratori.
3. La valutazione delle dosi individuali da esposizioni
esterne per i lavoratori esposti deve essere eseguita, a
norma dell'art. 125, mediante uno o piu' apparecchi di
misura individuali nonche' in base ai risultati della
sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera c),
anche tenuto conto delle norme di buona tecnica
applicabili.
4. La valutazione delle dosi efficaci impegnate per i
lavoratori soggetti a rischi di incorporazione di sostanze
radioattive deve essere effettuata in base a idonei metodi
fisici e/o radio tossicologici, anche tenuto conto delle
norme di buona tecnica applicabili.
5. La valutazione della dose equivalente al cristallino
deve essere effettuata mediante uno o piu' apparecchi di
misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona
tecnica applicabili.
6. La valutazione della dose equivalente alle
estremita' e alla cute deve essere effettuata mediante uno
o piu' apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto
delle norme di buona tecnica applicabili.
7. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i
metodi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 risulti per particolari
condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione
stessa puo' essere effettuata sulla scorta dei risultati
della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da
misurazioni individuali compiute su altri lavoratori
esposti.
8. L' esperto di radioprotezione comunica per iscritto
al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni
delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria
A e, con periodicita' almeno annuale, quelle relative agli
altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni
accidentali o di emergenza la comunicazione delle
valutazioni basate sui dati disponibili deve essere
immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.
9. L'esperto di radioprotezione procede inoltre alle
analisi e alle valutazioni necessarie ai fini della
sorveglianza fisica della protezione degli individui della
popolazione secondo i principi di cui al Titolo XII del
presente decreto; in particolare, effettua la valutazione
preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attivita' e,
in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate
dall'individuo rappresentativo della popolazione in
condizioni normali, con frequenza almeno annuale, nonche'
la valutazione delle esposizioni in caso di eventi anomali
o incidentali. A tal fine, il predetto individuo
rappresentativo della popolazione e' identificato sulla
base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza
dell'attivita' stessa, che tengano conto delle diverse vie
di esposizione.
Ovviamente sono pronto a prendermi ogni responsabilità e a sostenere i costi di qanto sopra in caso di miei errori (ad oggi mai accaduti 🤞)
Amarturini, posso sapere chi ti credi di essere e quanto attendibili possano essere le tue “conferme” ?
Edited by Antonio- - 28/12/2023, 20:49